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Normativae diritto d'autore

Normativa e costi

La legge sul diritto d'Autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Con sentenza in data 8 novembre 2007, in esito al procedimento C20-05, la Corte di Giustizia Europea ha attribuito valenza di "regola tecnica" alla disciplina nazionale in tema di contrassegno, affermandone la non opponibilità ai soggetti privati in difetto di perfezionamento, da parte del Governo Italiano, della procedura di informazione preventiva della Commissione Ue. Anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea la Siae continua a prestare il servizio su base convenzionale.

Che cos'è il contrassegno e qual'è la sua funzione

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello "pirata" e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

Com'è fatto e come si può ottenere

Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona presenta oggi queste caratteristiche:

- è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;

- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;

- il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;

- contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

Costi

L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (Anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia sopra richiamata la Siae continua a fare riferimento, alla tariffa a suo tempo determinata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001).
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.

Sanzioni

Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).

La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941).

e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).

Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).

Come si ottengono le licenze dalla SIAE

Le licenze si ottengono presentando alla SIAE le relative richieste sui modelli DRV2 (supporti videografici) e DMM2 (supporti multimediali), cui va allegato il nuovo modello PM. Tutti i modelli sono disponibili presso le Sedi e presso le Filiali di Bolzano, Catania, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. Nel modello PM debbono essere indicati: i titoli delle composizioni musicali da utilizzare, la denominazione della Library di Production Music di cui fanno parte e la durata in secondi di ciascuna utilizzazione.

Il rilascio della licenza per tutti i diritti (riproduzione fonovideografica, sincronizzazione, uso della registrazione) è immediato e avviene contestualmente al pagamento dei compensi, calcolati in base a tariffe standard.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi agli uffici della Sezione Musica - Mercato Fonovideografico della Direzione Generale della SIAE, di cui seguono recapiti.

  • Ancona - Piazza della Repubblica, 1 - Tel. 071 501021
  • Bari - Corso Vittorio Emanuele, 20/a - Tel. 080 5210415
  • Bologna - Via Orfeo, 33/a - Tel. 051 4290311
  • Bolzano - Via Crispi, 9 - Tel. 0471 973058
  • Cagliari - Via Satta, 13 - Tel. 070 6613601
  • Catania - Via Puccini, 25 - Tel. 095 327006
  • Firenze - Via Ricasoli, 26 - Tel. 055 652811
  • Genova - Piazza Borgo Pila, 40/c - Tel. 010 5508651
  • Milano - Via Arco, 3 - Tel. 02 864961
  • Napoli - Via S. Tommaso D'Aquino, 13 - Tel. 081 4201911
  • Palermo - Via Guardione, 3 - Tel. 091 7439311
  • Perugia - Via Savonarola, 23 - Tel. 075 35435
  • Pescara - Via Venezia, 25 - Tel. 085 4212823
  • Roma - Viale della Letteratura, 30 - Tel. 06 59903844/42
  • Torino - Corso Stati Uniti, 20 - Tel. 011 515661
  • Trieste - Via Fabio Filzi, 21/1 - Tel. 040 365540
  • Verona- Via Don Carlo Steeb, 1 - Tel. 045 8083511
  • Venezia - Via D. Manin, 113-117 - Tel. 041 961386